INAIL: tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2026

L’Inail, con la circolare n. 61 del 23 dicembre 2025, informa che il Ministero dell’economia, con decreto 10 dicembre 2025, ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura dell’1,60% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Detto tasso costituisce la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, come previsto dal comma 10 del medesimo articolo 116 modificato dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

 

Le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997

Fonte: Inail

La Redazione

Autore: La Redazione

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