INPS: accesso alla NASpI per lavoratori/trici vittime di violenza

L’INPS, con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, informa che le dimissioni da parte della lavoratrice o del lavoratore vittima di violenza saranno considerate “per giusta causa” e come tale si avrà l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.
Deve ritenersi che il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore – ancorché provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale – possa, in linea di principio, integrare quella situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro che l’articolo 2119 del codice civile richiede e che può essere ritenuto presupposto necessario per l’accesso alla NASpI ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha precisato che, in linea con la previsione normativa e con l’orientamento giurisprudenziale, non può attribuirsi valore costitutivo, ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI, alla mera sussistenza dei predetti atti persecutori ovvero di forme di violenza di genere che, qualora attuati nell’ambito della vita ordinaria, del tutto decontestualizzati dall’ambiente di lavoro, non sembra possano incidere sul riconoscimento della NASpI se non a fronte di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali che:
- da un lato siano idonee a ripercuotersi sul generale equilibrio psicofisico della vittima in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in corso di espletamento, in linea con l’esigenza di tutela del diritto alla salute individuato nella citata pronuncia della Corte di Cassazione n. 11051/2015;
- dall’altro possano fattualmente porsi in stretta correlazione con le normali abitudini della vittima, strettamente correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, come ad esempio persistenti atti persecutori e/o molestie subite nell’abituale percorso per recarsi a lavoro.
Fonte: INPS
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