INPS: assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare – novità 2026

L’INPS, con il messaggio n. 1269 del 14 aprile 2026, fornisce indicazioni in merito alle novità introdotte dall’articolo 1, commi da 922 a 924, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che ha sostituito l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante “Provvidenze in favore dei grandi invalidi”, che disciplina l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, prevedendo, tra l’altro, misure di ridefinizione degli importi spettanti.

In conformità alle citate disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi mensili dell’assegno in argomento sono rideterminati come segue:

  • per le categorie di invalidità più elevate – invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, e A-bis) della tabella E allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (di seguito, Testo unico) – 1.000 euro in luogo della precedente misura pari a 878 euro mensili per dodici mensilità;
  • per le ulteriori categorie – soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E allegata al Testo unico – 500 euro in luogo della precedente misura pari a 439 euro mensili per dodici mensilità.

Pertanto, gli assegni sostitutivi dell’accompagnatore militare con pagamento a cura dell’Istituto verranno adeguati alle nuove misure a decorrere dalla mensilità di giugno 2026.

Il rateo di giugno 2026 saranno corrisposti anche gli arretrati afferenti alle differenze di importo relative alle mensilità da gennaio 2026 a maggio 2026.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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