INPS: versamenti volontari del settore agricolo – anno 2026

L’INPS, con la circolare n. 69 del 22 giugno 2026, illustra le modalità di calcolo, per l’anno 2026, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, le aliquote applicabili hanno negli anni raggiunto la misura dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare per l’anno 2026 è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 30,50% di cui il 30,39% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 43 del 7 aprile 2026).
Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2026
| Autorizzati entro il
30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
Aliquota base
0,11%
0,003607 |
Quota pensione
30,39%
0,996393 |
Totale IVS
30,50%
1,000000 |
| Autorizzati dal
31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
0,11%
0,003607 |
30,39%
0,996393 |
30,50%
1,000000 |
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2026.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2026
|
Classi |
Classi di reddito settimanale | Reddito
settimanale medio imponibile |
Quota
pensione
22,00% RM |
Addizionale
legge n. 233/1990
2,00% RM |
Addizionale
legge n. 160/1975
(€ 0,80 x 3) |
Contributo
totale |
| 1° | Fino a
€ 273,78 |
€ 273,78 | € 60,24 | € 5,48 | € 2,40 | € 68,12 (a) |
| 2° | Oltre
€ 273,78 Fino a € 365,04 |
€ 319,41 | € 70,28 | € 6,39 | € 2,40 | € 79,07 (a) |
| 3° | Oltre
€ 365,04 Fino a € 456,30 |
€ 410,67 | € 90,35 | € 8,22 | € 2,40 | € 100,97 |
| 4° | Oltre € 456,30 | € 501,93 | € 110,43 | € 10,04 | € 2,40 | €122,87 |
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
– € 68,21 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
– € 80,77 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Fonte: INPS
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