INPS: NASpI – chiarimenti su recupero conguagli indebiti contributo addizionale

L’Inps risponde alle richieste di chiarimento del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulle attività di recupero dei conguagli indebiti del contributo addizionale di finanziamento della NASpI (1,4%), dovuto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. L’Istituto sottolinea che dall’analisi dell’archivio Uniemens sono emersi conguagli, esposti con il codice “L810”, in violazione di due requisiti: un importo recuperato superiore a quanto spettante oppure un’ assunzione a tempo indeterminato oltre il termine massimo dei sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine. Qualora fossero necessari ulteriori elementi, l’Inps potrà richiedere informazioni e documenti ma, fa sapere l’Istituto, in base alla legge n.19/2024 – fermo restando l’eventuale accertamento ispettivo – controlli e addebiti contributivi possono basarsi anche sulla consultazione delle banche dati proprie o di altre Pubbliche Amministrazioni. Sulla base di queste verifiche l’Inps può notificare un avviso di accertamento, che in assenza di pagamento integrale, determina un avviso di addebito (Legge n.122/2010). Prima della diffida è possibile che la sede competente richieda ulteriore documentazione per quantificare il recupero.
L’eventuale diffida è notificata tramite la piattaforma SEND – Servizio Notifiche Digitali, che garantisce gli effetti giuridici delle notifiche anche in caso di mancato recapito o irreperibilità assoluta del destinatario. La diffida indica per ogni lavoratore la motivazione e la contribuzione da recuperare, con applicazione delle sanzioni civili per omissione, già ridotte del 50% nel caso di pagamento nel termine dei 30 giorni. Le aziende che ricevono la comunicazione possono presentare osservazioni tramite le modalità indicate nella stessa e le interlocuzioni in merito sono gestite tramite il fascicolo elettronico del contribuente. Le proposte VIG, generate dalle variazioni, confluiscono nell’inadempienza con la segnalazione “TS 77 -Recupero prestazioni a conguaglio”, applicando il regime sanzionatorio dell’omissione contributiva/morosità.
Fonte: sito Consulenti del Lavoro
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