La Costituzione commentata

Conoscere la Costituzione significa capire le fondamenta della nostra convivenza civile. Ogni articolo racconta un principio che ci riguarda da vicino. La Costituzione non è solo un insieme di regole: è il patto che tiene insieme i diritti, i doveri e la dignità di tutti. Nessun diritto deve essere dato per acquisito, ma va conosciuto, compreso e difeso ogni giorno.

Lo facciamo attraverso un lavoro pubblicato dal Centro regionale contro le discriminazioni della Regione Emilia Romagna e dall’Ufficio Scolastico della Regionale dell’Emilia-Romagna.

Roberto Camera

 

ARTICOLO 1

comma 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Commento: La Repubblica italiana ha nel lavoro il fondamento della vita democratica e l’unico parametro per misurare il valore e le capacità degli individui (negazione dei privilegi di casta).

 

comma 2

La sovranità spetta al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Commento: La sovranità è il potere di regolare la convivenza politica e sociale di una comunità, che in ogni democrazia si configura come diritto del popolo. Come espressione della volontà popolare, la sovranità può esprimersi in forma diretta (referendum, iniziativa legislativa, petizione) e indiretta (elezioni dei rappresentanti).

 

ARTICOLO 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Commento > Diritti inviolabili dell’uomo. Diritti insiti nella natura dell’uomo e per ciò riconosciuti come fondamentali e inviolabili da chiunque e, pertanto, riconosciuti e garantiti dallo Stato. > Formazioni sociali. Formazioni (famiglia, comunità civili e religiose, associazioni politiche e sindacali) che, in quanto naturale «prolungamento dell’uomo», godono delle stesse garanzie poste a tutela dei singoli individui. > Doveri di solidarietà. La Costituzione indica la solidarietà come «dovere morale».

 

ARTICOLO 3

comma 1

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Commento: Eguaglianza di fronte alla legge. È il riconoscimento della stessa dignità a tutti gli individui (eguaglianza formale) nel rispetto delle loro diversità che, pertanto, non sono eliminate.

 

comma 2

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Commento: Rimozione degli ostacoli. Alcuni impedimenti di ordine economico e sociale limitano di fatto l’eguaglianza dei cittadini. Per assicurare a tutti il godimento effettivo dei diritti e delle libertà (eguaglianza sostanziale), lo Stato è impegnato a realizzare la pari dignità sociale dei cittadini (Stato sociale).

 

Articolo 4

comma 1

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto.

Commento: Il lavoro, in quanto strumento per soddisfare i bisogni materiali dell’individuo ma anche tramite necessario per l’affermazione della personalità, è un diritto che impegna lo Stato a renderlo effettivo.

 

comma 2

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Commento: Per essere utili agli altri e contribuire al benessere materiale e spirituale della società, ognuno ha il dovere di svolgere, nel rispetto delle proprie attitudini, un lavoro.

 

Articolo 5

comma 1

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Commento:

Lo Stato italiano è uno e indivisibile; la separazione dell’Italia è contro la Costituzione. Per tutelare il bisogno dell’uomo di riconoscersi in organizzazioni a lui vicine (quartiere, Comune, Province, Regioni) sono riconosciute le autonomie locali il cui scopo è rispondere meglio ai bisogni delle popolazioni e alle realtà specifiche dei territori. L’amministrazione pubblica affidata agli organi periferici dello Stato.

 

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Commento:

Per garantire pari dignità tra culture, lingue, tradizioni e costumi diversi (riconoscimento dell’eguaglianza), una particolare forma di tutela sta nell’autonomia concessa alle Regioni (Regioni a statuto speciale) dove la presenza di forti minoranze etniche richiede una maggiore capacità di autogoverno di fronte all’intera comunità nazionale.

 

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Commento:

Patti Lateranensi. Accordi stipulati tra la Santa Sede e il Regno d’Italia l’11 febbraio 1929. Essi constano di un trattato politico e di un concordato ecclesiastico. Col trattato politico venne creato lo Stato sovrano della Città del Vaticano e da parte sua la Santa Sede riconobbe il Regno d’Italia con Roma capitale. Con il concordato venne fissata e regolata la posizione della Chiesa cattolica in Italia: in esso, fra l’altro, vennero riconosciuti gli effetti civili al matrimonio canonico e l’importanza dell’insegnamento della religione nelle scuole. I Patti Lateranensi sono stati rivisti dal nuovo concordato concluso il 18 febbraio 1984.

 

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Commento:

Confessioni religiose. Comunità sociali stabili con proprie manifestazioni di culto e una propria concezione del mondo fondata sul rapporto dell’uomo con il sovrannaturale e la divinità. Nella sua accezione più ampia, il termine ‘religione’ designa un legame dell’uomo con una o più potenze superiori dalle quali egli sente e sa di dipendere e alle quali tributa atti di culto, sia individuali sia collettivi. La Costituzione italiana riconosce a tutte le religioni uguale libertà. Religione cattolica. È la religione cristiana secondo l’interpretazione dogmatica e dottrinale della Chiesa cattolica. Intese. Accordi che impegnano reciprocamente le parti; in questo caso, la confessione religiosa e lo Stato.

 

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Commento:

> Sviluppo della cultura e della ricerca. Impegno dello Stato a essere parte attiva nella promozione di tutte le occasioni di elevazione culturale della società, sia in termini di conoscenza e studi che di ricerca scientifica. > Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico. Impegno dello Stato a salvaguardare, tramite leggi e iniziative concrete, sia le bellezze naturali (paesaggio) sia quelle storiche e artistiche (musei, monumenti, ecc.). La tutela deve mirare a conservare e valorizzare tali beni e a perseguire qualunque forma di distruzione e danneggiamento degli stessi.

 

Articolo 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Commento:

> Diritto internazionale. Insieme delle norme che regolano il funzionamento delle organizzazioni internazionali e i rapporti tra Stati (diritto internazionale pubblico) o tra cittadini di Stati diversi (diritto internazionale privato). La norma di diritto internazionale si distingue per l’assenza di un carattere tipico della norma giuridica, quello dell’imperatività o coattività: manca, infatti, un organo sovranazionale dotato del potere di imporre a qualsiasi Stato il rispetto della norma. > Straniero. Chi appartiene per cittadinanza a uno Stato diverso da quello in cui risiede. La cittadinanza è una posizione soggettiva, importante in quanto presupposto di diritti e di doveri civili e politici. La cittadinanza italiana si acquista: a) per nascita: la cittadinanza italiana del padre o della madre determina la cittadinanza del figlio (anche adottivo); b) per matrimonio: il coniuge (straniero o apolide) di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se risiede nel territorio italiano per almeno 6 mesi e il rapporto coniugale dura da almeno 3 anni; c) per concessione: in particolari circostanze il Presidente della Repubblica, su parere del Consiglio di Stato, può concedere la cittadinanza a uno straniero o a un apolide; d) per nascita sul territorio italiano: per coloro che non hanno cittadinanza (neonato abbandonato, figlio di apolidi, ecc.). > Condizione giuridica dello straniero. Regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, essa prevede che lo straniero sia ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza. Lo straniero è, invece, escluso dall’esercizio dei diritti politici, e può essere espulso dal territorio italiano o amministrativamente, per motivi di ordine pubblico, o giurisdizionalmente, per ordine del giudice. > Diritto di asilo. Diritto dello straniero di risiedere e alloggiare in territorio italiano qualora sia privato dell’esercizio delle libertà democratiche nel paese d’origine. > Estradizione. Atto con cui uno Stato consegna a un altro Stato che lo richieda un individuo imputato o condannato nello Stato richiedente. L’estradizione è regolata da convenzioni internazionali e da trattati bilaterali fra gli Stati. 

 

Articolo 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Commento:

> Guerra. Lotta armata fra popoli o fra Stati. La guerra può essere anche guerra batteriologica o biologica se attuata attraverso la diffusione in territorio nemico di microrganismi nocivi all’uomo, agli animali o alle piante, e guerra chimica che prevede l’uso di aggressivi chimici. Questi tipi di guerre sono vietati dalle convenzioni internazionali. L’Italia rifiuta di riconoscere valore alla guerra e, per questo, è pronta a limitare la propria sovranità riconoscendo un’autorità superiore cui affidare tutte le iniziative a favore della pace.  > Organizzazioni internazionali. Tra le più importanti organizzazioni internazionali vi è l’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite), fondata nel 1945 a San Francisco con lo scopo di: mantenere la pace e la sicurezza internazionale; incoraggiare con ogni mezzo lo sviluppo di relazioni solidali tra tutte le nazioni, in base al principio del diritto all’autodecisione e all’uguaglianza tra tutti i popoli; rendere sempre più stretta la collaborazione internazionale, soprattutto nei campi economico, sociale e culturale.

 

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Commento:

> Tricolore italiano. I colori della bandiera italiana simboleggiano gli ideali di libertà, indipendenza e unità del paese. 

 

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria (cfr. art. 111) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (cfr. art. 25). In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (cfr. art. 27). La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Commento:

> Libertà. I principi di libertà costituiscono i pilastri di ogni Stato democratico. La nostra Costituzione tutela la libertà personale e il diritto penale realizza questo principio punendo ogni reato contro la libertà fisica (es. il sequestro di persona, l’arresto illegale, ogni limitazione immotivata alla libertà dell’individuo), contro la libertà morale (es. i delitti di minaccia, violenza privata, ecc.), contro la libertà di domicilio (es. violazione del domicilio). > Detenzione. Privazione della libertà personale mediante reclusione in carcere o obbligo di non abbandonare il proprio domicilio (detenzione domiciliare). > Perquisizione. Ricerca disposta dall’autorità giudiziaria ed effettuata dalle forze dell’ordine su una persona (perquisizione personale) o in un luogo (perquisizione domiciliare) che mira all’assunzione di prove relative a un reato. Il fine da raggiungere giustifica la deroga all’inviolabilità della libertà personale. > Autorità giudiziaria. Insieme di organi che, nel rispetto della legge, esercitano il potere giurisdizionale, autonomo e indipendente da ogni altro potere. > Autorità di pubblica sicurezza. Organi dello Stato preposti alla rimozione delle cause che ostacolano una tranquilla e disciplinata convivenza sociale (es. polizia, carabinieri, ecc.).

 

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale (cfr. artt. 13; 111). Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Commento:

> Domicilio. Luogo in cui è stabilita la sede principale dei propri affari e interessi; esso può essere speciale, se stabilito solamente per alcuni atti giuridici; volontario, se scelto liberamente da una persona; necessario, quando è imposto dalla legge.

 

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Commento:

> Garanzia della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. È tutelata la comunicazione epistolare, telefonica o con qualsiasi altro moderno mezzo tecnico (es. posta elettronica). > Limitazioni. In caso di indagini condotte dalla magistratura per acquisire eventuali prove di reato può restringersi il diritto alla libertà di comunicazione.

 

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Commento:

> Libertà di soggiorno e circolazione. I cittadini italiani hanno il diritto di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato. > Limitazioni. Per motivi sanitari (rischio di diffondere una malattia) o di pubblica sicurezza (es. persone socialmente pericolose) può essere limitato il diritto di circolare liberamente.

 

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Commento:

> Riunione. Convegno temporaneo di più persone in un luogo preciso e con uno scopo determinato. > Diritto di riunione. Generalmente libere, le riunioni in luogo privato (case, studi, ecc.) o in luogo aperto al pubblico (scuole, chiese, cinema, ecc.) non necessitano di alcuna forma di autorizzazione; per le riunioni in luoghi pubblici, quali strade o piazze, occorre avere il permesso dalla autorità di pubblica sicurezza. > Limitazioni. Per motivi di sicurezza o incolumità pubblica (rischio di risse, o disordini per cause diverse) può essere negata l’autorizzazione per lo svolgimento di riunioni in luoghi pubblici.

 

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Commento:

> Associazione. Formazione sociale stabilmente organizzata e orientata al conseguimento di fini specifici, costituita per iniziativa volontaria di un gruppo di persone. > Libertà di associazione. Facoltà di più persone di associarsi, senza necessità di autorizzazione quando i fini non siano illeciti. > Limitazioni. Sono vietate le associazioni segrete, le associazioni militari che perseguano scopi politici e le associazioni criminali.

 

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Commento:

> Libertà religiosa. Libertà di credere e professare qualunque culto religioso (cattolico, protestante, islamico, buddista, ecc.) facendone propaganda e celebrandone i riti (la Messa, la preghiera del tramonto inginocchiati verso la Mecca, ecc.). > Limitazioni. Sono vietati i culti contrari alle leggi italiane, alla morale, alla vita del cittadino.

 

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Commento:

> Divieto di discriminazione. Le associazioni con fini religiosi non possono essere penalizzate attraverso limitazioni o vincoli imposti con legge alla loro costituzione o attività.

 

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Commento:

> Libertà di manifestazione del pensiero. Fondamento di ogni democrazia in quanto garanzia della libera circolazione delle idee (pluralismo ideologico). Tutti possono manifestare il proprio pensiero attraverso qualunque mezzo come, ad esempio, la stampa, che mai può essere sottoposta a censura preventiva. > Mezzo di diffusione. I mezzi di comunicazione, quali giornali, radio, televisione, cinema, manifesti, ecc., hanno assunto, nella civiltà moderna, enorme importanza sotto il profilo della diffusione dell’informazione da parte di partiti, associazioni, gruppi commerciali, ecc. La Costituzione riconosce il diritto di libera circolazione di ogni fonte d’informazione e pone quale sola condizione che queste siano registrate al Tribunale al fine di consentire l’individuazione dei responsabili qualora se ne presenti la necessità. > Limitazioni. Sono vietate la calunnia e la diffamazione (perché contro il rispetto della dignità della persona), l’istigazione a delinquere, nonché le pubblicazioni, o gli spettacoli, contrari al buon costume. Per questi ultimi si possono adottare misure preventive (vietarne la visione ai minori) e repressive (sequestro). Inoltre, è vietato divulgare atti o informazioni processuali, coperti da segreto, per assicurare una efficace amministrazione della giustizia.

 

Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Commento:

> Capacità. Idoneità di un individuo ad essere soggetto di diritti e doveri (capacità giuridica) o a compiere determinati atti (capacità di agire). La capacità di avere coscienza dei propri atti e delle loro conseguenze (condizione necessaria per essere assoggettati a una pena) è definita capacità di intendere e di volere. > Cittadinanza. Appartenenza di un individuo a un determinato Stato. La cittadinanza è una posizione soggettiva, importante in quanto presupposto di diritti e di doveri civili e politici.

 

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Commento:

> Prestazioni obbligatorie. Sono tali solo quelle che lo Stato impone ai cittadini con la legge, quali, ad esempio, il servizio militare (prestazione personale) o il pagamento delle imposte (prestazione patrimoniale).

 

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Commento:

> Agire in giudizio. Ricorso al giudice per la tutela di un proprio diritto (le cui garanzie derivano direttamente dalle norme giuridiche) o di un proprio interesse legittimo (posizione giuridica in forza della quale il titolare può pretendere che l’attività della pubblica amministrazione sia svolta in modo legittimo, cioè nel rispetto delle norme giuridiche; la competenza a giudicare in materia è del giudice amministrativo). > Diritto di difesa. Chiunque sia chiamato davanti a un giudice deve essere difeso da un professionista. Per coloro che non hanno i mezzi economici per far fronte alle spese che richiede la difesa, lo Stato mette a disposizione il difensore d’ufficio (gratuito patrocinio). > Errori giudiziari. La legge prevede un’equa riparazione per i danni materiali e morali causati da una condanna ingiusta. Nel caso in cui gli errori siano causati da dolo o colpa grave dei magistrati, questi devono risponderne economicamente.

 

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Commento:

> Giudice. Organo che ha il compito dell’amministrazione della giustizia, titolare di una decisione che ha forza giuridica, ossia vincola i destinatari a rispettarla. > Giudice naturale. La legge stabilisce a priori (e indipendentemente dai casi concreti) quale debba essere il giudice competente in relazione alla materia e alla sede per evitare, in tal modo, controversie e discrezionalità sulla scelta del giudice. > Irretroattività della legge penale. Si può essere puniti solo in virtù di una legge esistente prima che il reato sia stato compiuto.

 

Articolo 26

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Commento:

> Estradizione. Atto con cui uno Stato consegna a un altro Stato che lo richieda un individuo imputato o condannato nello Stato richiedente. L’estradizione è regolata da convenzioni internazionali e da trattati bilaterali fra gli Stati. > Reato. È reato un atto considerato dalla legge socialmente pericoloso. Non può essere concessa l’estradizione se il reato per cui è richiesta (con l’eccezione del reato di genocidio) ha una natura politica.

 

Articolo 27

La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Commento:

> Responsabilità penale. La responsabilità per aver commesso un reato è sempre personale e nessuno può essere condannato per un reato commesso da altri. In attesa che un giudice esprima definitivamente la sentenza, la persona imputata non può essere ritenuta colpevole (presunzione d’innocenza). > Pena. Sanzione prevista per l’infrazione di una norma penale. Le pene possono essere principali, quando si riferiscono al singolo reato e colpiscono la libertà personale (ergastolo, reclusione, arresto) o il patrimonio del colpevole; accessorie, quando si aggiungono ad una pena principale (interdizione dai pubblici uffici e simili). In nessun caso sono possibili pene lesive della dignità dell‘uomo.

 

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Commento:

> Responsabilità dei funzionari pubblici. Funzionari e dipendenti pubblici devono rappresentare lo Stato (o altro ente pubblico) degnamente e nel rispetto delle norme. In caso di atti illeciti commessi nell’esercizio della loro funzione, essi sono responsabili personalmente e costretti a risarcire i danni.

 

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Commento:

Famiglia. Insieme di persone legate da stretti vincoli di sangue o da rapporti di parentela. > Matrimonio. Accordo tra un uomo e una donna stipulato alla presenza di un ufficiale di stato civile (matrimonio civile) o di un ministro del culto (matrimonio religioso), per cui i due contraenti si uniscono in comunanza di vita spirituale e materiale con l’assunzione di reciproci obblighi. L’uguaglianza reale dei due coniugi è stata realizzata con la riforma del diritto di famiglia.

 

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Commento:

> Diritti e doveri dei genitori. Entrambi i genitori hanno la potestà (diritti e doveri) sui figli minori, sia se nati all’interno del matrimonio (figli legittimi) sia se nati al di fuori (figli naturali) e devono assicurare loro mantenimento, educazione e istruzione. > Incapacità dei genitori. Quando i genitori sono ritenuti dalla legge indegni o inadeguati ad assolvere i loro compiti possono essere privati della potestà e, al loro posto, è possibile nominare un tutore.

 

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Commento:

> Tutela della famiglia. Lo Stato è impegnato a sostenere la famiglia con misure economiche o altre provvidenze (sussidi, assegni familiari). Per aiutare le madri che lavorano (tutela della maternità) lo Stato garantisce, ad esempio, il congedo obbligatorio dal lavoro ma anche la costruzione di asili, scuole, ecc. Per proteggere i bambini e gli adolescenti, inoltre, alcune leggi hanno vietato qualunque forma di abuso come quella, ad esempio, di impiegare manodopera minorile (tutela dell’infanzia).

 

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Commento:

> Tutela della salute. Lo Stato garantisce la presenza sul territorio nazionale di strutture sanitarie (Ausl) che, direttamente o mediante convenzioni con sanitari e presìdi privati, assolvono i compiti del servizio sanitario nazionale, ossia l’assistenza gratuita (o a costi molto contenuti) ai cittadini. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. > Trattamenti sanitari. Nessuno può essere sottoposto obbligatoriamente a cure se non per ragioni di salute pubblica (vaccinazioni contro il vaiolo, la poliomielite, ecc.) e comunque mai contrarie alla dignità della persona.

 

 

 

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su