Min.Lavoro: compatibilità ruolo RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro
Pubblicato il 9 Lug 2026
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 25 giugno 2026, con il quale ha fornito, alla Regione Toscana, una risposta in merito alla: “compatibilità del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale e di sito ex DGRT 76/2021, interno ad una Azienda Sanitaria Locale, con il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza del Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della stessa Azienda e, in quanto tale, competente per territorio”.
La risposta del Ministero del Lavoro:
Al riguardo, premesso che:
l’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Vigilanza”, pre- vede al comma 1 che “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio (…)”;
l’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, disciplina le modalità di elezione o designazione del rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza;
l’articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, individua le funzioni consultive, propositive e partecipative di tale figura e, al comma 1, dispone “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (…) f) riceve le in- formazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (…) o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”;
l’articolo 55 del codice di procedura penale, rubricato “Funzioni della polizia giudi- ziaria”, al comma 1, sancisce “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale” ed al comma 2 prevede che “Svolge ogni inda- gine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria”;
l’articolo 57 del codice di procedura penale, rubricato “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”, al comma 3, stabilisce che “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55”;
l’articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, rubricato “Organizzazione dei servizi di prevenzione”, prevede “In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro”.
La Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia te- nuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.
Tanto premesso, la Commissione ritiene che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia una figura interna al sistema aziendale di prevenzione, chiamata a svolgere funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nello svolgimento delle sue funzioni, l’RLS funge da interlocutore degli organi di vigilanza, con la facoltà di interfacciarsi con gli stessi e di sollecitarne l’intervento. Il personale dell’organo di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria svolge, invece, funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, esercitate in posizione di terzietà, nei limiti del servizio di appartenenza e secondo le proprie attribuzioni.
Di conseguenza, a parere di questa Commissione, si delinea una commistione di ruoli, qualora l’RLS svolga anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della medesima struttura.
Le disposizioni richiamate individuano, infatti, ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili, la cui eventuale coincidenza in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.
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