Min.Lavoro: violenza di genere – Naspi per chi è costretto a dimettersi
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, richiamando la Raccomandazione del Consiglio d’Europa per la protezione delle donne dalla violenza sottolinea che gli atti persecutori o forme di violenze di genere nei confronti della lavoratrice o del lavoratore (anche se provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionali) possono in linea di principio integrare il principio di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro richiesto dall’articolo 2119 del Codice Civile, purché esista un effettivo collegamento tra i comportamenti vessatori subiti e il contesto lavorativo.
Ne consegue, come specifica l’Inps nel messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, che la scelta di interrompere il rapporto di lavoro costituisce un atto di autodifesa, qualora emergano situazioni oggettive e documentate per cui le azioni subite abbiano compromesso l’equilibrio psicofisico della persona o la sua sicurezza quotidiana, come nell’ipotesi di molestie o minacce lungo il tragitto casa-lavoro che rendano impossibile raggiungere la sede lavorativa in sicurezza. Per questa condizione viene quindi riconosciuta la disoccupazione involontaria, equiparandola alle dimissioni per giusta causa per fatto del terzo e garantendo il diritto al sostegno economico.
Per i beneficiari di NASpI è prevista l’iscrizione al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), la sottoscrizione del patto di servizio presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente e l’abilitazione a utilizzare la formazione gratuita del progetto EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione.
Fonte: Ministero del Lavoro


