Cassazione: risoluzione consensuale negli esuberi e NASPI

Con ordinanza n. 6988/2026, la Corte di Cassazione, riformando una precedente sentenza della Corte di Appello di Bologna, ha affermato che non spetta la NASPI in tutte quelle ipotesi in cui una procedura collettiva di riduzione di personale si è conclusa con un accordo di risoluzione consensuale contemplante anche un incentivo all’esodo e non con un licenziamento. La Corte ritiene impropria la tesi seguita dalla Corte di Appello di Bologna secondo cui sarebbe applicabile, per analogia, quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015, che riconosce la NASPI ove, comunque, un licenziamento c’è stato e la soluzione conciliativa, avvenuta nei 60 giorni successivi, ha anche lo scopo di evitare il ricorso giudiziario.

La soluzione adottata dai giudici di Bologna, secondo la Cassazione, è errata in quanto improponibile perché non si deve intervenire per coprire un vuoto normativo, atteso che la legge specifica, in modo chiaro ed esaustivo, i casi tassativi in cui è prevista l’erogazione della NASPI.

 

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Autore: La Redazione

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