Costituzione: art. 45 – funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità

Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Commento

> Cooperativa. Società di tipo mutualistico e non lucrativo il cui scopo consiste nel fornire beni, servizi od occasioni lavorative ai soci a condizioni migliori di quelle ordinarie, offerte cioè dal libero mercato. Lo Stato incoraggia questa forma di organizzazione economica in quanto rappresenta una modalità ulteriore di realizzare il primato sociale del lavoro, sancito nei principi fondamentali della Costituzione.

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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