Costituzione: art. 38 – Assistenza sociale

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

Commento

> Assistenza sociale. In applicazione del dovere di solidarietà, lo Stato è impegnato a garantire forme di assistenza alle persone inabili al lavoro per nascita, a seguito di infortunio e malattia, per sopraggiunti limiti d’età, o per disoccupazione involontaria. Si favorisce l’inserimento nel lavoro di inabili e minorati (assunzioni obbligatorie) e forme di assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori, per far fronte alle esigenze che sorgono da infortuni, malattie e vecchiaia (previdenza sociale).

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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