Costituzione: art. 72 – Procedimento per l’approvazione della legge

Articolo 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale (cfr. art. 138) ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa (cfr. artt. 76; 79), di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (cfr. art. 80), di approvazione di bilanci e consuntivi (cfr. art. 81).

Commento

> Commissioni delle Camere. Organi delle Camere competenti per l’esercizio della funzione legislativa. Le commissioni della Camera dei deputati (divise per materia) sono 14 e durano in carica un anno finanziario; per il Senato sono 13 e restano in carica due anni.
> Procedimenti per l’approvazione della legge. Normalmente le commissioni agiscono con un esame preventivo di ogni progetto di legge per proporlo in seguito, con una relazione, all’esame dell’Assemblea che dovrà approvarlo. Si dice in questo caso che la commissione opera in sede referente. La commissione può anche esaminare e approvare direttamente il disegno di legge (sede deliberante). In questo caso, però, la commissione deve essere composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. È possibile che il Governo, o un decimo della Camera, o un quinto dei membri della Commissione chiedano che il progetto di legge venga discusso dall’intera Assemblea. Qualora una Camera apporti delle modifiche (emendamenti) ad una proposta già approvata, questa deve ritornare alla prima Camera per una nuova discussione e approvazione. Proposta, discussione e approvazione sono le prime tre fasi dell’iter legislativo; a queste devono seguire la promulgazione della legge e la sua pubblicazione.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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