Costituzione: art. 64 – autonomia organizzativa delle Camere

Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite (cfr. art. 55) possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale (cfr. artt. 64; 73; 79; 83; 90). I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Commento
> Autonomia organizzativa. Le Camere hanno piena autonomia nell’organizzazione della propria attività, tanto che adottano ognuna un proprio regolamento, cioè un complesso di norme interne volte a determinarne il funzionamento. Il regolamento deve essere approvato con il voto di almeno la metà più uno dei componenti della Camera (maggioranza assoluta).
> Validità delle sedute. Le sedute sono pubbliche (a meno che la stessa Camera non decida diversamente) e per essere valide devono svolgersi con la presenza della maggioranza dei componenti (numero legale) di ciascuna Camera.
> Validità delle deliberazioni. Le delibere (decisioni, provvedimenti, ecc.) devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti alle sedute. Per questioni di particolare interesse, la Costituzione prescrive una maggioranza diversa, come nel caso dell’approvazione di una legge costituzionale per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi (maggioranza qualificata).
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Fonte: Regione Emilia Romagna



