Costituzione: art. 77 – divieto al Governo di emanare decreti con valore di legge ordinaria

Articolo 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere (cfr. art. 76), emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (cfr. artt. 61; 62). I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Commento
> Casi straordinari. In casi straordinari, determinati da situazioni di urgenza e necessità, è possibile che il Governo senza alcuna delega legislativa emani provvedimenti normativi (decreti-legge) la cui validità deve essere confermata dal Parlamento con apposita legge di conversione entro 60 giorni. La mancata conversione in legge di tali provvedimenti, infatti, ne fa perdere l’efficacia sin dall’inizio, come se la norma non sia mai esistita.
La pagina dedicata alla Costituzione
Fonte: Regione Emilia Romagna


