Costituzione: art. 81 – approvazione dei bilanci e dell rendiconto consuntivo

Articolo 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (cfr. artt. 72; 75; 100). L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Commento

> Bilancio. Documento contabile di un ente, che ne rispecchia la situazione patrimoniale contrapponendo le attività alle passività.
> Bilancio dello Stato. Documento in cui vengono esposte le entrate e le spese relative a un determinato anno finanziario in fase preventiva (bilancio propriamente detto) e in fase consuntiva (rendiconto generale). Per bilancio preventivo deve intendersi il prospetto ove vengono iscritte le entrate e le uscite che si prevedono all’inizio dell’anno finanziario. Il rendiconto consuntivo è il documento che rispecchia invece l’andamento finanziario dell’ente pubblico o dello Stato nell’anno finanziario trascorso.
> Legge di approvazione del bilancio. Legge con la quale il Parlamento esercita il controllo sull’operato del Governo; presenta un carattere formale in quanto non può introdurre nuove norme tributarie o altre che comportino delle spese e, per questo, ogni anno viene approvata una legge finanziaria con cui operare modifiche al bilancio.
> Copertura finanziaria. La Costituzione impone che le leggi che introducono nuove spese indichino anche i mezzi per farvi fronte.

 

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su