Costituzione: art. 76 – principi per la delega al Governo della funzione legislativa

Articolo 76

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (cfr. art. 72) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Commento

> Delega. Atto attraverso il quale un organo, titolare di una potestà, legislativa o amministrativa, ne cede temporaneamente l’esercizio a un altro organo.
> Delega legislativa. Provvedimento con il quale il Parlamento attribuisce al Governo la potestà di emanare atti aventi forza di legge (decreti legislativi o leggi delegate), determinandone però le linee guida. Quindi, se il Governo emana  i decreti delegati al di fuori del tempo stabilito, o dell’oggetto previsto, o senza rispettare i criteri e i principi direttivi indicati dalle Camere nelle leggi delega, i relativi decreti delegati saranno viziati e potrebbero essere impugnati davanti alla Corte costituzionale. La delega viene solitamente conferita al Governo per leggi piuttosto complesse sotto il profilo tecnico (es. il Codice della strada).

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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