Costituzione: art. 71 – L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo

Articolo 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo (cfr. art. 87), a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale (cfr. artt. 99; 121). Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Commento

> Iniziativa legislativa. È definita tale la predisposizione e presentazione di un progetto di legge a una delle due Camere. La Costituzione riconosce il diritto d’iniziativa legislativa al Governo, ai singoli membri del Parlamento, al corpo elettorale, ai Consigli regionali, al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il progetto deve essere redatto in articoli e prima di passare alla discussione in aula deve superare un lungo iter.
> Progetto redatto in articoli. Il progetto deve essere redatto in articoli per poter essere analizzato, in fase di discussione, punto per punto e consentire gli eventuali emendamenti (modifiche, aggiunte, ecc.)

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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