Costituzione: art. 34 – Diritto-dovere all’istruzione

Articolo 33
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Commento:
> Scuola aperta a tutti. L’istruzione è un diritto di tutti e, pertanto, nessuno ne può esserne escluso. A tal fine, lo Stato è impegnato a garantire tale diritto anche a chi non ha i mezzi economici, ma è meritevole, attraverso l’erogazione di borse di studio, assegni, ecc. (diritto allo studio).
> Istruzione obbligatoria. Recentemente riformata, l’istruzione obbligatoria è oggi estesa sino ai 15 anni.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



