Costituzione: art. 34 – Diritto-dovere all’istruzione

Articolo 33

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Commento:

> Scuola aperta a tutti. L’istruzione è un diritto di tutti e, pertanto, nessuno ne può esserne escluso. A tal fine, lo Stato è impegnato a garantire tale diritto anche a chi non ha i mezzi economici, ma è meritevole, attraverso l’erogazione di borse di studio, assegni, ecc. (diritto allo studio).
> Istruzione obbligatoria. Recentemente riformata, l’istruzione obbligatoria è oggi estesa sino ai 15 anni.

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su