Costituzione: art. 55 – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Commento

> Parlamento. Il Parlamento nasce come assemblea o adunanza pubblica adibita a consulti e delibere su problemi d’interesse comune. Negli Stati democratici, il Parlamento diventa l’organo dei rappresentanti del popolo eletti a suffragio universale. Nell’ordinamento giuridico italiano, il Parlamento è un organo bicamerale composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica che durano entrambe in carica cinque anni ed esercitano collettivamente le stesse funzioni. Il Parlamento non svolge funzioni solo, in base all’applicazione del principio della separazione dei poteri, di carattere legislativo; esso ha anche complesse funzioni di carattere politico, tanto da poter affermare che proprio dal Parlamento dipende l’indirizzo politico del paese.
> Seduta comune. La Camera e il Senato compiono generalmente i loro lavori separatamente; la Camera ha sede, in Roma, a palazzo di Montecitorio, il Senato a palazzo Madama. In alcune occasioni però il Parlamento lavora in «seduta comune»: in tali casi la sede è quella di Montecitorio e la presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente della Camera.
> Casi di seduta comune. Riguardano: l’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica; la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri; l’elezione dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio superiore della magistratura.

 

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su