Costituzione: art. 42 – La proprietà è pubblica o privata

Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. Le legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Commento
> Proprietà. Diritto reale, definito dal Codice Civile italiano come «il rapporto avente per contenuto, a favore del titolare, il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi 31 stabiliti dall’ordinamento giuridico». La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (cfr. artt. 44; 47 c. 2). La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
> Funzione sociale della proprietà. La Repubblica vigila affinché la proprietà abbia una funzione sociale, in pratica che sia utile alla società. Per questo motivo, alcuni limiti possono essere dettati per ragioni pubbliche come, ad esempio, quelle sottostanti l’espropriazione, in cui prevale sul diritto dei singoli il diritto della collettività.
> Eredità. Acquisto della proprietà per successione. Per un principio di equità sociale ed economica, lo Stato regola con legge l’equa distribuzione del patrimonio ereditario e la sua tassazione a vantaggio della collettività.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



