Costituzione: art. 84 – elezione del Presidente della Repubblica

Articolo 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Commento
> Eleggibilità del Presidente della Repubblica. Alla carica di Presidente della Repubblica può essere eletto ogni cittadino (uomo o donna), che abbia compiuto cinquant’anni di età e goda dei diritti civili e politici. L’incarico di Presidente della Repubblica esclude l’assunzione contemporanea di ogni altro ufficio o carica.
> Dotazione del Presidente. Il Capo dello Stato riceve un assegno e una dotazione (palazzo ufficiale, residenza, mezzi di trasporto, alcuni immobili in diverse regioni d’Italia). Residenza abituale del Capo dello Stato sono il palazzo del Quirinale a Roma e la tenuta di Castel Porziano. Coadiuvano il Presidente, nell’assolvimento dei suoi compiti, uffici e servizi alle dipendenze del Segretario generale della presidenza della Repubblica. Compone la guardia presidenziale un corpo armato di carabinieri, i corazzieri.
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Fonte: Regione Emilia Romagna


