Governo: riduzione delle accise per il gasolio dal 30/07 al 06/08

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 28 luglio 2026, il Decreto Legge n. 133 del 27 luglio 2026, con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
L’articolo 1 del decreto prevede una riduzione del prezzo del gasolio di 17 centesimi al litro, per il periodo 30 luglio – 6 agosto 2026. Analoga riduzione sarà prevista anche per i giorni 28 e 29 luglio con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 290-292 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. Inoltre, è prorogato a tutto il mese di luglio 2026 il credito d’imposta riconosciuto in favore dell’autotrasporto, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026.
Per assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il decreto autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire alla società Acciaierie d’Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell’organo commissariale, fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per il 2026, a titolo di finanziamento oneroso e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La restituzione del finanziamento è prevista entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria o, se anteriore, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei
carburanti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e
del Made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio
usato come carburante e di autotrasporto
1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato
come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata,
dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90
euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo
2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da
idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali
per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni
previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata
nella misura di 532,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni
di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si
provvede ai sensi dell'articolo 3.
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»;
b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «322 milioni».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
Art. 2 Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale 1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalita' degli impianti siderurgici di proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e' autorizzato a trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima societa', in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto gia' previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se piu' breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati in
105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per
l'anno 2028 e pari a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono
riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo,
acquisite all'erario;
b) quanto a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le
maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;
c) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:
a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della
legge 12 settembre 2025, n. 131;
b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio


