Governo: riduzione delle accise per il gasolio dal 30/07 al 06/08

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 28 luglio 2026, il Decreto Legge n. 133 del 27 luglio 2026, con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

L’articolo 1 del decreto prevede una riduzione del prezzo del gasolio di 17 centesimi al litro, per il periodo 30 luglio – 6 agosto 2026. Analoga riduzione sarà prevista anche per i giorni 28 e 29 luglio con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 290-292 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. Inoltre, è prorogato a tutto il mese di luglio 2026 il credito d’imposta riconosciuto in favore dell’autotrasporto, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026.

Per assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il decreto autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire alla società Acciaierie d’Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell’organo commissariale, fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per il 2026, a titolo di finanziamento oneroso e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La restituzione del finanziamento è prevista entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria o, se anteriore, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133 

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi  connessi  alla
ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in  materia
di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del  costo  dei
carburanti; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 luglio 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese  e
del Made in Italy,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di accisa sul gasolio 
              usato come carburante e di autotrasporto 
 
  1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi  dei  prodotti
energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da  gas  o  gasolio  usato
come  carburante,  di  cui  all'Allegato  I  al  testo  unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata,
dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella  misura  di  532,90
euro per mille litri. 
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di  accisa
di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  marzo
2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da
idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in  consumo  tal  quali
per essere impiegati come carburanti, che  soddisfano  le  condizioni
previste dall'articolo 44,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  e'  rideterminata
nella misura di 532,90 euro per mille litri. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in  83,8  milioni
di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro  per  l'anno  2028,  si
provvede ai sensi dell'articolo 3. 
  4.  All'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  2026,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  maggio  2026,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «da  marzo  a  giugno»  sono
sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «322 milioni». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro  per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni  in  materia   di   Ilva   S.p.A.   in   amministrazione
  straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio
  aziendale 
 
  1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e  urgenti  esigenze
di  preservare  la  funzionalita'  degli  impianti   siderurgici   di
proprieta'   della   societa'   ILVA   S.p.A.   in    amministrazione
straordinaria, nelle more della procedura di  vendita  in  corso,  il
Ministero delle  imprese  e  del  Made  in  Italy  e'  autorizzato  a
trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia  S.p.A.  in
amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale
della medesima societa', in una soluzione,  sino  a  ulteriori  100,5
milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di  finanziamento  oneroso,
conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti  di  Stato,
sulla base di quanto gia' previsto dalla Decisione della  Commissione
europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569  2026/N).
Alla restituzione del  finanziamento  di  cui  al  primo  periodo  la
societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione  straordinaria
provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto
stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se  piu'
breve,  entro  6  mesi  dalla  vendita  dei  compendi  aziendali.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  3-bis,  comma  2,  del
decreto-legge   1°   dicembre   2025,   n.   180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni  di  euro
per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati  in
105,8 milioni di euro per l'anno 2026  e  0,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2028 e pari a  19,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  si
provvede: 
    a) quanto a 105,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22  luglio  2026,  non  sono
riassegnate ai pertinenti programmi e  restano,  per  detto  importo,
acquisite all'erario; 
    b) quanto a 19,9 milioni di euro per  l'anno  2027,  mediante  le
maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1; 
    c) quanto a  0,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a  100,5  milioni  di
euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a: 
    a)  20  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma  1,  della
legge 12 settembre 2025, n. 131; 
    b)  51,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    c)  29  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  42,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 luglio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
La Redazione

Autore: La Redazione

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