INPS: contributi da piccoli coloni e compartecipanti familiari – anno 2026

L’INPS, con la circolare n. 70 del 26 giugno 2026, fornisce le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2026.

 

Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l’anno 2026 continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Pertanto, l’aliquota per l’anno 2026 risulta così determinata:

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026

Concedente Concessionario Totale
21,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 30,39%

 

Riduzione degli oneri sociali

Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%

 

Riduzione del costo del lavoro

L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

 

Variazione aliquota contributiva INAIL

Il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, con la delibera n. 147 del 21 luglio 2025, ha approvato la revisione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell’agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in attuazione dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La revisione è stata successivamente autorizzata con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, dal 1° gennaio 2026.

La nuova aliquota contributiva INAIL ridotta a unica “voce contributiva” è la seguente:

Contribuzione Misura
Assicurazione INAIL in agricoltura 8,5000%

Il procedimento di adozione della nuova aliquota è stato perfezionato con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, emanato il 1° aprile 2026, per effetto del quale cessa di applicarsi la riduzione dei premi INAIL prevista dall’articolo 1, comma 128, della n. 147/2013 (c.d. sconto INAIL).

 

Salari medi provinciali

Il comma 785 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 ha autenticamente interpretato l’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968 e dell’articolo 7 della legge n. 233/1990; la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è, quindi, il salario medio provinciale.

Il Ministero del Lavoro con apposito decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2026, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del 22 maggio 2026.

 

Regime di sotto-contribuzione (territori montani e zone svantaggiate)

L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), prevede che: “A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

Le riduzioni di aliquota per zona tariffaria per l’anno 2026 risultano così quantificate:

TERRITORI MISURA RIDUZIONE DOVUTO
Zone normali 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

 

 Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento

I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2026 sono il 16 luglio 2026, il 16 settembre 2026, il 16 novembre 2026 e il 18 gennaio 2027.

Per la visualizzazione dei nuovi Avvisi di tariffazione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai piccoli coloni e compartecipanti familiari si rinvia al messaggio n. 2065 del 30 giugno 2025.

 

Tabella aliquote contributive

Nell’Allegata Tabella è riportata la tabella con le aliquote contributive per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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