Min.Lavoro: riparto 2025 delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri per la Disabilità e dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2026, il Decreto 5 giugno 2026 con il riparto, per l’annualità 2025, delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Per l’annualità 2025, il Fondo, di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999, dispone complessivamente di euro 73.988.837,00 oltre ad euro 2.193.829,00 in conto residui di provenienza dall’esercizio finanziario 2024.

Ferma restando l’assegnazione al Fondo delle risorse del decreto del Ministro del lavoro del 24 febbraio 2016 e di cui al DPCM 21 novembre 2019, pari complessivamente ad euro 21.915.742,00, ai fini della corresponsione dell’incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell’art. 13 della legge n. 68/1999, sono attribuite all’INPS per l’annualità 2025:

  • le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi, ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68/1999, nei bimestri IV, V e VI del 2024, nonché nel I, II, III, IV e V bimestre del 2025, complessivamente pari ad euro 7.686.924;
  • le risorse, relative all’annualità 2025, pari a euro 46.580.000,00 a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilita’» di cui all’ art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 giugno 2026 

Riparto, per l’annualità 2025, delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti  all'occupazione  di
lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili», e, in particolare, l'art. 13, comma  5,  che
demanda ad un decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il  diritto
al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS  a  decorrere
dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione  dell'incentivo  in
favore dei datori di lavoro, nonche'  la  definizione  dell'ammontare
delle risorse attribuite al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali per progetti  sperimentali  di  inclusione  lavorativa  delle
persone con disabilita', decreto da aggiornare annualmente al fine di
attribuire le risorse  che  affluiscono  al  predetto  Fondo  per  il
versamento dei contributi di  cui  all'art.  5,  comma  3-bis,  della
medesima legge n. 68 del 1999; 
  Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge  12  marzo
1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
che prevede che il Fondo sia altresi'  alimentato  da  versamenti  da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  4  marzo
2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale  sono  stabilite
le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano
a titolo spontaneo e solidale all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere successivamente riassegnate al Fondo; 
  Visto l'ultimo periodo del successivo comma 6 del  menzionato  art.
13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in base al quale  le  somme  non
impegnate nell'esercizio di  competenza  possono  esserlo  in  quelli
successivi; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2024 di  ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'esercizio finanziario 2025  e  per  il  triennio  2025-2027  ed  in
particolare la Tabella 4, che ha assegnato al  Capitolo  3892  «Fondo
per  il  diritto  al  lavoro  delle  persone  con  disabilita'»   una
disponibilita', in termini di competenza, per  l'anno  2025,  pari  a
euro 68.495.742; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  24
febbraio 2016, adottato ai sensi del comma  5,  dell'art.  13,  della
legge n. 68 del 1999, che  a  decorrere  dall'anno  finanziario  2016
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo  per  il  diritto  al  lavoro
delle persone con disabilita' risorse pari ad euro 20.000.000 per  la
corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre  2019  che,  a   decorrere   dall'anno   finanziario   2020,
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo  per  il  diritto  al  lavoro
delle persone con disabilita'  le  ulteriori  risorse  pari  ad  euro
1.915.742 annui; 
  Visto  il   disposto   dell'art.   12-quinquies,   comma   6,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli  oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per
l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023,  8,37  milioni  di
euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro  per  l'anno  2025,  10,85
milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 14,25 milioni  di  euro  per  l'anno  2030  e  14,33
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2031,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il  diritto  al  lavoro  delle
persone con disabilita', di cui all'art.  13  della  legge  12  marzo
1999, n. 68»; 
  Considerato che le risorse stanziate sul  capitolo  3892,  iscritto
nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, Missione: 26  -  Politiche  per  il  lavoro,
Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per  il
lavoro e la formazione, Azione: 2 -  Promozione  e  realizzazione  di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione
professionale dei lavoratori cosi' come  individuate  in  tabella  4,
risultano al netto delle somme ridotte  ai  sensi  del  summenzionato
art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.
146; 
  Considerato che, sulla base  dell'andamento  della  spesa  relativa
all'elevato ricorso  agli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis
dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999, al  fine  di  continuare  a
garantire  ai  datori  di  lavoro  privati  l'accesso   ai   medesimi
incentivi, si rende necessario trasferire integralmente  all'INPS  le
risorse disponibili a valere  sull'annualita'  2025  del  Fondo,  non
prevedendo  stanziamenti  a  favore  delle  sperimentazioni  di   cui
all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999; 
  Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione
del bilancio: n. 243169 del 5 dicembre 2024, registrato  dalla  Corte
dei conti in data 13 dicembre 2024 (riassegnazione entrate  dal  cap.
2573/15 del IV e V BIM 2024 di euro 2.193.829,00); n.  35262  dell'11
marzo 2025, registrato dalla Corte dei conti in data  24  marzo  2025
(riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del  VI  BIM  2024  di  euro
544.780,00); n. 91035 del 4 giugno 2025, registrato dalla  Corte  dei
conti in data 18 giugno 2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15
del I BIM 2025 di euro 1.269.323,00); n. 194927 del 31 ottobre  2025,
registrato  dalla  Corte  dei  conti  in   data   7   novembre   2025
(riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del II e  III  BIM  2025  di
euro 1.364.828); n. 225655 del 12  novembre  2025,  registrato  dalla
Corte dei conti in data 1° dicembre 2025 (riassegnazione entrate  dal
cap. 2573/15 del IV BIM 2025 di euro  1.134.168);  n.  251196  dell'8
dicembre 2025, registrato dalla Corte dei conti in data  19  dicembre
2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del V BIM 2025 di  euro
1.179.996) che hanno disposto la variazione in aumento allo stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  cap.
3892 «Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilita'»; 
  Considerato che le risorse versate dai datori di  lavoro  al  Fondo
per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma  3-bis,  della
legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV e  V  del  2024,  pari  ad  euro
2.193.829,00, riassegnate al capitolo nel  2024,  e  che  le  risorse
versate nel VI bimestre dell'annualita' 2024 pari  ad  euro  544.780,
nonche' le risorse versate dal I al V  bimestre  2025,  pari  a  euro
4.948.315, riassegnate al capitolo  nel  corso  dell'esercizio  2025,
costituiscono tutte residui di lettera C),  l'importo  delle  risorse
versate dai datori di lavoro a titolo di  contributo  esonerativo  e'
complessivamente pari ad euro 7.686.924; 
  Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale,  ai
sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della  legge  n.  68  del  1999,  al
Fondo, per l'esercizio 2023; 
  Vista la legge 30  dicembre  2025,  n.  199,  di  approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028; 
  Considerata la disponibilita', sul pertinente capitolo di  bilancio
n. 3892, di risorse iscritte in conto residui  provenienti  dal  2024
per euro 2.193.829,00 e provenienti dal 2025 per euro  73.988.837,00,
utilizzabili in presenza delle necessarie disponibilita' di cassa; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  e,
in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che  prevede
che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni  di
espressione del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di Fondo per  il  diritto  al  lavoro  delle  persone  con
disabilita', di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21  novembre  2022,
reg.  2910,  che  conferisce  deleghe  di  funzioni  in  materia   di
disabilita'  al  Ministro  senza  portafoglio   dott.ssa   Alessandra
Locatelli,  ed  attribuisce  nello  specifico  al  Ministro  per   le
disabilita' la funzione di  espressione  del  concerto  «in  sede  di
esercizio delle funzioni di  competenza  statale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per  il  diritto
al lavoro delle persone con disabilita', previsto all'art.  13  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  d),
n. 1, del citato decreto-legge n. 86 del 2018»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto risorse Fondo per il diritto  al  lavoro  delle  persone  con
                             disabilita' 
 
  1. Per l'annualita' 2025, il Fondo di cui  all'art.  13,  comma  4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone  complessivamente  di  euro
73.988.837,00  oltre  ad  euro  2.193.829,00  in  conto  residui   di
provenienza dall'esercizio finanziario 2024. 
  2. Ferma restando l'assegnazione al Fondo  delle  risorse,  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, del 24 febbraio 2016 e di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 novembre  2019,  pari  complessivamente  ad
euro 21.915.742,00, ai fini della  corresponsione  dell'incentivo  di
cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 13 della legge 12  marzo  1999,  n.
68, sono attribuite all'INPS per l'annualita' 2025: 
    a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo  per
contributi esonerativi, ai sensi  dell'art.  5,  comma  3-bis,  della
legge n. 68 del 1999, nei bimestri IV, V e VI del 2024,  nonche'  nel
I, II, III, IV e V bimestre del 2025, complessivamente pari  ad  euro
7.686.924; 
    b)  le  risorse,  relative  all'annualita'  2025,  pari  a   euro
46.580.000,00 a valere sul «Fondo per  il  diritto  al  lavoro  delle
persone con disabilita'» di cui all' art. 13, comma 4, della legge n.
68 del 1999. 
                               Art. 2 
 
                     Monitoraggio delle risorse 
 
  1. L'INPS e' tenuto al  monitoraggio  trimestrale  degli  incentivi
riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo
1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle  persone
con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. I monitoraggi trimestrali di cui  al  presente  articolo  devono
essere  stilati  in  modo  adeguatamente  dettagliato,  con  puntuale
riferimento ai seguenti indicatori: 
    a) risorse disponibili; 
    b) numero totale di domande di incentivo pervenute; 
    c) quantitativo delle risorse erogate; 
    d) tipologia di datori di  lavoro  beneficiari  degli  incentivi,
distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate
dalla misura. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 5 giugno 2026 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                              Locatelli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 654 
La Redazione

Autore: La Redazione

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