Min.Lavoro: riparto 2025 delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri per la Disabilità e dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2026, il Decreto 5 giugno 2026 con il riparto, per l’annualità 2025, delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Per l’annualità 2025, il Fondo, di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999, dispone complessivamente di euro 73.988.837,00 oltre ad euro 2.193.829,00 in conto residui di provenienza dall’esercizio finanziario 2024.
Ferma restando l’assegnazione al Fondo delle risorse del decreto del Ministro del lavoro del 24 febbraio 2016 e di cui al DPCM 21 novembre 2019, pari complessivamente ad euro 21.915.742,00, ai fini della corresponsione dell’incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell’art. 13 della legge n. 68/1999, sono attribuite all’INPS per l’annualità 2025:
- le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi, ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68/1999, nei bimestri IV, V e VI del 2024, nonché nel I, II, III, IV e V bimestre del 2025, complessivamente pari ad euro 7.686.924;
- le risorse, relative all’annualità 2025, pari a euro 46.580.000,00 a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilita’» di cui all’ art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 giugno 2026
Riparto, per l’annualità 2025, delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione di
lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili», e, in particolare, l'art. 13, comma 5, che
demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto
al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a decorrere
dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo in
favore dei datori di lavoro, nonche' la definizione dell'ammontare
delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle
persone con disabilita', decreto da aggiornare annualmente al fine di
attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il
versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 3-bis, della
medesima legge n. 68 del 1999;
Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo
1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
che prevede che il Fondo sia altresi' alimentato da versamenti da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo
2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale sono stabilite
le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano
a titolo spontaneo e solidale all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate al Fondo;
Visto l'ultimo periodo del successivo comma 6 del menzionato art.
13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in base al quale le somme non
impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2024 di ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 ed in
particolare la Tabella 4, che ha assegnato al Capitolo 3892 «Fondo
per il diritto al lavoro delle persone con disabilita'» una
disponibilita', in termini di competenza, per l'anno 2025, pari a
euro 68.495.742;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24
febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5, dell'art. 13, della
legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro
delle persone con disabilita' risorse pari ad euro 20.000.000 per la
corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020,
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro
delle persone con disabilita' le ulteriori risorse pari ad euro
1.915.742 annui;
Visto il disposto dell'art. 12-quinquies, comma 6, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per
l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di
euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85
milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno
2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro
per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro delle
persone con disabilita', di cui all'art. 13 della legge 12 marzo
1999, n. 68»;
Considerato che le risorse stanziate sul capitolo 3892, iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Missione: 26 - Politiche per il lavoro,
Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il
lavoro e la formazione, Azione: 2 - Promozione e realizzazione di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione
professionale dei lavoratori cosi' come individuate in tabella 4,
risultano al netto delle somme ridotte ai sensi del summenzionato
art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146;
Considerato che, sulla base dell'andamento della spesa relativa
all'elevato ricorso agli incentivi di cui ai commi 1 e 1-bis
dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999, al fine di continuare a
garantire ai datori di lavoro privati l'accesso ai medesimi
incentivi, si rende necessario trasferire integralmente all'INPS le
risorse disponibili a valere sull'annualita' 2025 del Fondo, non
prevedendo stanziamenti a favore delle sperimentazioni di cui
all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999;
Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione
del bilancio: n. 243169 del 5 dicembre 2024, registrato dalla Corte
dei conti in data 13 dicembre 2024 (riassegnazione entrate dal cap.
2573/15 del IV e V BIM 2024 di euro 2.193.829,00); n. 35262 dell'11
marzo 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2025
(riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del VI BIM 2024 di euro
544.780,00); n. 91035 del 4 giugno 2025, registrato dalla Corte dei
conti in data 18 giugno 2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15
del I BIM 2025 di euro 1.269.323,00); n. 194927 del 31 ottobre 2025,
registrato dalla Corte dei conti in data 7 novembre 2025
(riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del II e III BIM 2025 di
euro 1.364.828); n. 225655 del 12 novembre 2025, registrato dalla
Corte dei conti in data 1° dicembre 2025 (riassegnazione entrate dal
cap. 2573/15 del IV BIM 2025 di euro 1.134.168); n. 251196 dell'8
dicembre 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 19 dicembre
2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del V BIM 2025 di euro
1.179.996) che hanno disposto la variazione in aumento allo stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cap.
3892 «Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilita'»;
Considerato che le risorse versate dai datori di lavoro al Fondo
per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della
legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV e V del 2024, pari ad euro
2.193.829,00, riassegnate al capitolo nel 2024, e che le risorse
versate nel VI bimestre dell'annualita' 2024 pari ad euro 544.780,
nonche' le risorse versate dal I al V bimestre 2025, pari a euro
4.948.315, riassegnate al capitolo nel corso dell'esercizio 2025,
costituiscono tutte residui di lettera C), l'importo delle risorse
versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo e'
complessivamente pari ad euro 7.686.924;
Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale, ai
sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999, al
Fondo, per l'esercizio 2023;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
Considerata la disponibilita', sul pertinente capitolo di bilancio
n. 3892, di risorse iscritte in conto residui provenienti dal 2024
per euro 2.193.829,00 e provenienti dal 2025 per euro 73.988.837,00,
utilizzabili in presenza delle necessarie disponibilita' di cassa;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e,
in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede
che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di
espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di Fondo per il diritto al lavoro delle persone con
disabilita', di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022,
reg. 2910, che conferisce deleghe di funzioni in materia di
disabilita' al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra
Locatelli, ed attribuisce nello specifico al Ministro per le
disabilita' la funzione di espressione del concerto «in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto
al lavoro delle persone con disabilita', previsto all'art. 13 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d),
n. 1, del citato decreto-legge n. 86 del 2018»;
Decreta:
Art. 1
Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro delle persone con
disabilita'
1. Per l'annualita' 2025, il Fondo di cui all'art. 13, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone complessivamente di euro
73.988.837,00 oltre ad euro 2.193.829,00 in conto residui di
provenienza dall'esercizio finanziario 2024.
2. Ferma restando l'assegnazione al Fondo delle risorse, di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 24 febbraio 2016 e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pari complessivamente ad
euro 21.915.742,00, ai fini della corresponsione dell'incentivo di
cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n.
68, sono attribuite all'INPS per l'annualita' 2025:
a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per
contributi esonerativi, ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della
legge n. 68 del 1999, nei bimestri IV, V e VI del 2024, nonche' nel
I, II, III, IV e V bimestre del 2025, complessivamente pari ad euro
7.686.924;
b) le risorse, relative all'annualita' 2025, pari a euro
46.580.000,00 a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro delle
persone con disabilita'» di cui all' art. 13, comma 4, della legge n.
68 del 1999.
Art. 2
Monitoraggio delle risorse
1. L'INPS e' tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi
riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo
1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone
con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono
essere stilati in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale
riferimento ai seguenti indicatori:
a) risorse disponibili;
b) numero totale di domande di incentivo pervenute;
c) quantitativo delle risorse erogate;
d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi,
distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate
dalla misura.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 5 giugno 2026
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro per le disabilita'
Locatelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 654


