Articolo: Prolungamento del contratto a termine dopo il rientro dalla maternità
approfondimento di Eufranio Massi
“Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 e 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino: è questo il contenuto del comma 221 dell’art. 1 della legge 199/2025 che si inserisce come comma 2-bis all’interno dell’art. 4 del D.L.vo n. 151/2001. Con tale disposizione il Legislatore ha inteso favorire i datori che si trovano a dover affrontare nelle loro aziende i problemi organizzativi connessi al rientro della lavoratrice dopo la maternità che usufruendo delle ferie non godute, dei permessi per allattamento, del congedo parentale (anche a ore), delle assenze giustificate da malattia del bambino, non possono assicurare una certa continuità alla loro prestazione lavorativa.. ….”
Leggi l’articolo




