Costituzione: art. 83 – elezione del Presidente della Repubblica

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri (cfr. artt. 55; 85). All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione (cfr. art. 85) eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Commento

> Presidente della Repubblica. Capo dello Stato e garante dell’unità nazionale, il Presidente della Repubblica, al fine di rimanere al di sopra delle parti politiche, non entra in nessun modo a far parte dell’esecutivo, ma si limita a controllare che l’ordinamento statale funzioni regolarmente e che sia garantita la democrazia voluta nella Costituzione.
> Elezione del Presidente. L’elezione avviene a opera del Parlamento riunito in seduta comune; vi partecipano anche tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Per l’elezione, che avviene a scrutinio segreto, occorre una maggioranza di due terzi dell’assemblea; solo dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta; questo perché abbia il consenso di un ampio schieramento politico.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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