Costituzione: art. 35 – Tutela del Lavoro

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Commento:
> Tutela del lavoro. Una serie di norme sono dettate per la tutela fisica, economica e morale del lavoratore. Così, ad esempio, viene tutelato il lavoro delle donne e dei fanciulli e in particolare la lavoratrice madre, perché possa adempiere anche alla sua funzione familiare. Vengono stabilite norme per la previdenza e assistenza e per le assicurazioni obbligatorie. Viene affermato il principio del diritto di sciopero, della libertà dell’organizzazione e dell’attività sindacale.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



