Costituzione: art. 44 – vincoli alla proprietà terriera

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Commento

> Vincoli alla proprietà terriera. Forme di particolare limitazione alla proprietà privata sono quelle che gravano sulla proprietà agricola in nome dell’interesse pubblico. Così, ad esempio, è vietato frazionare la terra sotto il limiteutile (minima unità colturale) a consentire il mantenimento di una famiglia. Altre norme dettano limiti al latifondo (grande estensione di terreno spesso incolto) abolendo il sistema della mezzadria che imponeva al lavoratore agricolo di dividere il profitto con il padrone della terra.

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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