Costituzione: art. 49 – diritto di associarsi in partiti

Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Commento
> Partiti. Associazioni volontarie di individui uniti da principi e interessi comuni, il cui fine è determinare l’indirizzo politico generale dello Stato. La funzione dei partiti politici consiste sia nell’azione di orientamento e di educazione politica degli elettori sia nel controllo dell’attività governativa.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



