Costituzione: art. 49 – diritto di associarsi in partiti

Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Commento

> Partiti. Associazioni volontarie di individui uniti da principi e interessi comuni, il cui fine è determinare l’indirizzo politico generale dello Stato. La funzione dei partiti politici consiste sia nell’azione di orientamento e di educazione politica degli elettori sia nel controllo dell’attività governativa.

 

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su