Costituzione: art. 73 – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica

Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione (cfr. artt. 74; 87; 138). Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza (cfr. art. 72), la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Commento
> Promulgazione. Atto (decreto) con cui il Presidente della Repubblica dichiara formalmente valida, e quindi legge dello Stato, una proposta già discussa e approvata dalle Camere.
> Pubblicazione. La promulgazione non rende ancora efficace la legge, che per essere tale deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La pubblicazione consente a tutti i cittadini di conoscere il contenuto della legge che, pertanto, entra in vigore. Normalmente, il termine perché una legge sia obbligatoria è di 15 giorni dalla sua pubblicazione, ma tale periodo può essere abbreviato se espressamente previsto dalla legge stessa.
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Fonte: Regione Emilia Romagna


