Costituzione: art. 79 – attivazione amnistia e indulto

Articolo 79
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale (cfr. art. 75). La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Commento
> Amnistia. Provvedimento di clemenza a carattere generale, con il quale lo Stato rinuncia all’applicazione della pena, estinguendo alcuni reati.
> Indulto. Perdono di carattere generale con provvedimento legislativo, che, diversamente dall’amnistia, non estingue il reato, ma opera soltanto sulla pena principale, condonandola tutta o in parte.
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Fonte: Regione Emilia Romagna


