Dottrina Per il Lavoro: Formazione nelle imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione di cibi e bevande

In sede di conversione del cd. Decreto Sicurezza Lavoro 2025 (D.L. n. 159/2025), convertito con la Legge 198/2025), è stato introdotto l’articolo 1-bis, che prevede la possibilità, per le imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come definiti dall’articolo 5, della Legge n. 287/1991, di effettuare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza nel termine di 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Questi, in particolare, gli esercizi interessati:
- ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- di cui ai punti precedenti, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata insieme ad attività di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari);
- di cui al secondo punto, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.



