Costituzione: art. 47 – tutela del risparmio

Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Commento

> Risparmio. Parte di reddito non consumata. Il risparmio è considerato un va- lore per la collettività e, pertanto, incoraggiato e tutelato con apposite leggi.
> Esercizio del credito. Funzione propria della banca che raccoglie il risparmio monetario, concede il denaro a prestito e compie diverse operazioni finanziarie. La legge bancaria garantisce chi deposita i propri risparmi in banca

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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