Corte di Giustizia Europea: accesso alle prestazioni sociali – discriminatorio il requisito dei 10 anni di residenza

Con sentenza alla causa C-747/22, del 7 maggio 2026, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il requisito della residenza decennale previsto dalla normativa italiana per l’accesso al reddito di cittadinanza costituisce una forma di discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Secondo i giudici europei, infatti, pur essendo formalmente applicata in modo uguale a cittadini italiani e stranieri, tale condizione penalizza in misura prevalente questi ultimi, risultando incompatibile con il principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione europea.
La pronuncia trae origine dal caso di un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria residente in Italia dal 2011, al quale l’INPS aveva revocato il reddito di cittadinanza dopo aver accertato il mancato possesso del requisito dei dieci anni di residenza sul territorio nazionale. La Corte ha chiarito che tale prestazione non rappresenta soltanto una misura di sostegno economico minimo, ma anche uno strumento di inclusione sociale e di accesso all’occupazione, ambiti nei quali il diritto europeo garantisce piena uguaglianza tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale.
Secondo la Corte, non può essere considerata valida la giustificazione addotta dal Governo italiano, secondo cui il lungo periodo di residenza servirebbe a limitare l’onere amministrativo ed economico della misura alle persone maggiormente integrate nel territorio nazionale. I giudici europei hanno osservato che i costi amministrativi della concessione della prestazione restano identici indipendentemente dalla cittadinanza del beneficiario e che il diritto dell’Unione non consente agli Stati membri di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea.
La decisione assume particolare rilievo anche per il sistema italiano di welfare, poiché riafferma il principio secondo cui le misure essenziali di sostegno economico e di inserimento lavorativo devono essere accessibili senza discriminazioni ai soggetti titolari di protezione internazionale. La Corte ha inoltre evidenziato che subordinare tali prestazioni a un requisito di soggiorno così prolungato contrasta con l’obiettivo europeo di garantire un livello minimo di tutela sociale a persone il cui status, per sua natura, potrebbe anche essere temporaneo o revocabile.
La sentenza
Fonte: Corte di Giustizia Europea



