Costituzione: art. 60 – la durata della legislatura

Articolo 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Commento
> Durata della legislatura. È normalmente di 5 anni: un suo prolungamento è ipotizzabile solo in caso di guerra e per legge; una durata minore deve trovare valido motivo in cause gravissime, che non consentano all’assemblea o al Governo da essa espresso di legiferare e di governare (mancanza della maggioranza, stasi continuata del potere legislativo o esecutivo per ostruzionismo sistematico).
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Fonte: Regione Emilia Romagna



