Costituzione: art. 61 – indizione delle elezioni

Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Commento
> Indizione delle elezioni. Il nuovo Parlamento deve essere eletto entro settanta giorni dallo scioglimento del precedente; in questo frattempo, per garantire al Parlamento la possibilità di continuare a deliberare (ed evitare il cosiddetto «vuoto di potere»), le Camere sciolte detengono i poteri (ad interim) sino alla riunione delle nuove.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



