Costituzione: art. 75 – Referendum popolare

Articolo 75
È indetto referendum popolare (cfr. art. 87) per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge (cfr. artt. 76; 77), quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio (cfr. art. 81), di amnistia e di indulto (cfr. art. 79), di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (cfr. art. 80). Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Commento
> Referendum. Strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di esprimere la propria opinione su una legge ai fini della sua abrogazione (cancellazione) totale o parziale dall’ordinamento. La richiesta di referendum abrogativo può essere avanzata dagli elettori (almeno 500.000, previa raccolta di firme la cui validità è controllata dalla Corte di Cassazione) o da cinque Consigli regionali. Prima di essere indetto, il referendum deve essere dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale.
> Casi di esclusione. Il referendum non è ammissibile per tutte le leggi tributarie o di bilancio dello Stato, per quelle che riguardano casi di amnistia e indulto e per la ratifica dei trattati internazionali.
> Validità del referendum. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà del corpo elettorale.
La pagina dedicata alla Costituzione
Fonte: Regione Emilia Romagna


