INL: ricorsi ai Comitati per il lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 – chiarimenti
La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha pubblicato la nota n. 1551 del 13 ottobre 2021, con la quale, al fine di assicurare uniformità di comportamento da parte dei Comitati di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, chiamati a decidere sui ricorsi amministrativi “avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”, fornisce alcune indicazioni in merito.
La nota dell’Ispettorato del Lavoro
Nel richiamare le precedenti note e circolari in materia e il contenuto della circolare n. 1/2019, si ricorda preliminarmente che:
– la “sussistenza” del rapporto di lavoro va riferita agli accertamenti che abbiano ad oggetto l’instaurazione di rapporti di lavoro di cui il ricorrente neghi l’esistenza (es. impiego di personale “in nero” e non anche nelle ipotesi di rapporto di lavoro fittizio). A tale ambito devono essere altresì riferite le contestazioni concernenti la illiceità del distacco transnazionale atteso che in tali ipotesi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 136/2016, “il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione”. Al contrario, la competenza va esclusa e la decisione del Comitato dovrà essere di inammissibilità nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, nel cui contesto non si realizza tale effetto costitutivo. Rientrano infine nell’ambito della “sussistenza” del rapporto di lavoro i ricorsi aventi ad oggetto la riconducibilità di un tirocinio nell’ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
– la “qualificazione” del rapporto di lavoro va riferita alle ipotesi in cui, benché non sia controversa la sussistenza del rapporto (dato quindi per esistente), l’organo ispettivo abbia contestato la sua qualificazione in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata. In proposito, quindi, si ritiene che la competenza del Comitato sia circoscritta alla valutazione della fattispecie negoziale alla quale sono ricondotte le prestazioni lavorative, tant’è che lo stesso – entro i limiti della specificità delle censure fatte valere in ricorso, in conformità al principio di corrispondenza “tra il chiesto e il pronunciato” di derivazione civilistica ex art. 112 c.p.c. – procede al riesame delle ragioni che hanno indotto l’organo di vigilanza a inquadrare diversamente il rapporto contrattuale rispetto all’iniziale qualificazione datane dalle parti. È pertanto ritenuto ammissibile il ricorso avverso verbali di accertamento che comportino la riconduzione delle prestazioni lavorative al lavoro subordinato (lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e co.co.co.; prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane; lavoro reso dai famigliari) o quelli che, pur nell’ambito della subordinazione, operino una diversa qualificazione contrattuale (ad es. da lavoro intermittente o da apprendistato ad un “normale” lavoro subordinato a tempo indeterminato). Inoltre, in un’ottica di estensione dell’ambito di tutela, si ritiene che possano essere discussi dal Comitato i ricorsi concernenti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, benché in tali casi non si è in presenza di una vera e propria “riqualificazione” del rapporto quanto ad una estensione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni “che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Viceversa, non si ritiene che rientrino nelle competenze del Comitato gli accertamenti sul regime orario effettivo della prestazione lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (accertamento orario full-time in luogo del part-time).
Profili operativi di carattere generale
Con le circolari n. 41/2010 e n. 26/2015 sono state fornite indicazioni sul termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso decorrenti, in caso di diffida, dallo spirare del termine previsto per la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento delle sanzioni in misura minima ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Dalla presentazione tempestiva del ricorso decorrono quindi i 90 giorni concessi al Comitato per decidere e, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, “decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”. Al riguardo si ritiene che, al superamento dei 90 giorni e pur a fronte del “silenzio significativo” sia sempre possibile, da parte del Comitato, l’adozione di una decisione espressa purché la stessa intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del
termine. Ciò anche al fine di mantenere pressoché inalterate le tempistiche dettate dalla legge per l’espletamento delle eventuali e successive procedure di carattere sanzionatorio, quali l’emissione dell’ordinanza ingiunzione che, come noto, deve effettuarsi entro il termine prescrizionale di cui all’art. 28 della L. n. 689/1981.
Da ultimo si evidenzia la necessità di prestare attenzione, da parte degli Uffici di raccordo, alla tempistica di trasmissione delle istruttorie al Comitato (ovvero entro 30 giorni precedenti lo spirare del termine dei 90 giorni per la decisione), tempistica peraltro funzionale a verificare l’eventuale pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981. Così come in caso di adempimento alla diffida, infatti, anche il pagamento in misura ridotta determinerebbe l’estinzione del procedimento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità del gravame amministrativo (v. già ML circ. n. 16/2010).
Appare quindi opportuno assicurare ogni possibile forma di raccordo tra Ufficio istruente e la Segreteria del Comitato, anche successivamente allo spirare del 60° giorno dalla notifica e all’invio della relazione, al fine di aggiornare le informazioni necessarie all’adozione di una corretta decisione da parte del Comitato.
la nota n. 1551 del 13 ottobre 2021
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro