INL: tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative relative all’attività di vigilanza predisposta per tutelare i lavoratori dal rischio legato ai danni da calore.
Queste le indicazioni fornite dall’INL:
L’incremento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.
Nel corso dell’attività di vigilanza dovrà essere verificata:
- Valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
- Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00).
- Pause e Rotazione: verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
- Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
- Formazione e Informazione: Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
- Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
- Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.
Pertanto, dovrà essere verificata l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.
Si richiama altresì quanto chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023 (leggi in basso), secondo cui il Datore di Lavoro, nell’ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.
Gli Uffici sono invitati a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l’utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta resi disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.
la nota n. 5484 del 6 luglio 2026
Leggasi anche le seguenti note ispettive
4639/2021
Nota 2 luglio 2021, n. 4639 Tutela dei lavoratori – Stress termico ambientale
In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d’intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, si segnala l’opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, d.lgs. n. 81/2008. Tali iniziative potranno richiamare i contenuti della circolare 18 maggio 2021 “Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2021 in relazione all’epidemia COVID-19” con cui il Ministero della Salute, anche per l’anno in corso, ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore (https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp), gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l’individuazione delle possibili misure di mitigazione la cui documentazione è consultabile alla Sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici, al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT., nonché i contenuti del progetto worklimate (https://www.worklimate.it). Nel corso delle predette iniziative, sarà inoltre rappresentata la possibilità per le aziende di aderire a quanto previsto dall’INPS – Messaggio n. 1856 del 03/05/2017 (“le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”. Attesi gli obblighi in materia di valutazione dei rischi, con riferimento specifico al settore dell’edilizia, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08 sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall’allegato XV. Il personale ispettivo dell’INL, nel corso dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 81/08, presterà particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall’innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 81/08, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.
3783/2022
Nota 22 giugno 2022, n. 3783
Oggetto: tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore
In ragione delle attuali condizioni climatiche e delle previsioni di ulteriore innalzamento delle temperature a partire dai prossimi giorni, si ritiene necessario richiamare i contenuti della nota prot. n. 4639 del 02-07-2021 (All. 1) in attuazione della quale codesti Uffici vorranno dedicare particolare attenzione, sotto il profilo ispettivo, alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall’ aumento di intensità e durata delle ondate di calore L’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni. Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono l’attività lavorativa all’aperto, in particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata. In tali settori e ambienti di lavoro si ritiene, quindi, opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell’attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.
4753/2022
Nota 26 luglio 2022, n. 4753
Oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative
Richiamando i contenuti delle note prot. nn. 4639 del 02/07/2021 e 3783 del 22/06/2022 relativi all’oggetto, si forniscono ulteriori indicazioni operative ai fini di più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore. Per definizione, negli ambienti outdoor è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’esposizione. In ragione della valutazione del rischio “microclima”, debbono essere, pertanto, predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni. Di conseguenza, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si ritiene che si debba procedere non solo ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p. Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione. Qualora invece, durante l’accesso ispettivo, risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008). Nell’ambito del PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc. Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008. Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008). Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS. Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione. Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il nrischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994. Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Si segnalano, infine, i seguenti strumenti preventivi finalizzati al vaglio dei rischi professionali ad uso dei lavoratori, datori di lavoro e degli addetti alla salute e sicurezza aziendali, consultabili al sito https://www.worklimate.it, e più dettagliatamente ai seguenti link: – Il progetto “Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori”, finanziato dall’INAIL nel 2019 attraverso il Bando di ricerche in collaborazione (Bric), contiene strumenti operativi e informativi rivolti ai lavoratori, alle figure aziendali della salute e sicurezza e agli operatori della prevenzione e della protezione: https://www.worklimate.it/
– Un prototipo di piattaforma previsionale di allerta per un primo screening dei rischi legati allo stress da caldo per i lavoratori: https://www.worklimate.it/scelta-mappa/
– La previsione del rischio caldo per località (sistema sperimentale automatico di un modello meteorologico) permette di prevedere per cinque giorni i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa: https://worklimate.it/profilo/ordinanza-caldo-lavoro
È inoltre possibile reperire ulteriore materiale informativo prelevabile e consultabile online al link sottostante: brochure sulle patologie da calore e sui fattori che contribuiscono alla loro insorgenza, sulle condizioni croniche che aumentano la suscettibilità al caldo e sulle raccomandazioni da seguire per un’efficace pianificazione degli interventi aziendali in materia di prevenzione del rischio microclima, da adottare nell’ambito della specifica organizzazione del sistema di prevenzione aziendale (ai sensi dell’art. 2, comma 2, D. Lgs 81/2008): https://www.worklimate.it/materiale-informativo/
5291/2023
Prot. 21 luglio 2023, n. 5291 Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate
Nel fare seguito a propria nota prot. n. 5056 del 13-07-2023 relativa alla “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”, si trasmette Messaggio INPS n. 2729 del 20-07-2023 avente ad oggetto “Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” – temperature elevate.” Si coglie l’occasione per chiarire che il richiamo al “responsabile della sicurezza aziendale”, contenuto nel comunicato congiunto INPS-INAIL del 26 luglio 2022 e riportato nella citata nota INL del 13-07-2023, deve evidentemente riferirsi ai soggetti cui l’ordinamento riconosce il potere di interrompere l’attività lavorativa. Come noto, nell’ambito del d.lgs. n. 81/2008, il potere di interrompere l’attività lavorativa è in capo al datore di lavoro, su cui grava l’obbligo indelegabile di valutare tutti i rischi e di implementare le misure di prevenzione e protezione idonee (incluso la sospensione temporanea dell’attività per l’eccessivo calore) a ridurre al minimo il suddetto rischio. Inoltre, l’inserimento della lettera f-bis dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 (introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) prevede delle responsabilità in capo al preposto che deve “in caso di rilevazione di deficienze ….. di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate” Pertanto, la previsione della citata lettera f-bis impone al preposto un dovere esplicito di valutare in concreto la necessità, o meno, di interruzione – anche solo temporanea – e di segnalare tempestivamente ai ruoli apicali (datore di lavoro e dirigente) le condizioni di pericolo rilevate.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
La prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro


